Comunicazione non promozionale: Farmindustria modifica il suo codice deontologico

Ad inizio 2022 Farmindustria ha aggiornato il suo Codice deontologico introducendo tre nuovi articoli in materia di comunicazione non promozionale. Con queste modifiche vengono offerti maggiori spazi alla presenza e al possibile ruolo delle società farmaceutiche nell’informare il pubblico sui medicinali che esse stesse commercializzano in un contesto non promozionale. Questi nuovi articoli sono il 3.25, il 3.26 e il 3.27.


Art. 3.25 Interazioni con altri soggetti non prescrittori coinvolti nella somministrazione delle terapie

Le aziende, anche per il tramite del loro personale operativo territoriale, potranno svolgere attività formativa e informativa in favore dei soggetti non prescrittori coinvolti nella somministrazione delle terapie, purché tali attività non abbiano finalità promozionale e le informazioni trattate siano connesse al ruolo di tali soggetti nel processo di gestione del paziente, nella ricerca clinica e nella corretta e sicura somministrazione della terapia. 

È permesso l’utilizzo del foglietto illustrativo e dei materiali realizzati ai fini della minimizzazione del rischio dell’uso dei farmaci sempreché questi siano utilizzati nel formato e, ove previsto, nelle modalità autorizzate dalle Autorità regolatorie.

È vietata qualunque forma di pubblicità così come definita ai sensi del D.lgs. 219/2006. 

La partecipazione a eventi, corsi e congressi è permessa, nel rispetto dei limiti di legge per le sole iniziative aventi tematiche non attinenti ai farmaci ai sensi dell’art. 124, comma 9, D.lgs. 219/2006.

L’eventuale ospitalità offerta ad altri soggetti non prescrittori da parte delle aziende non potrà eccedere i limiti di valore previsti dal D.P.R. 62/2 013, pari ad euro 150 annui, e dovrà essere effettuata nel rispetto dei regolamenti adottati dai relativi Enti di appartenenza.


Art. 3.26 Informazioni al pubblico

Le aziende farmaceutiche possono fornire reattivamente, tramite personale non afferente ad aree commerciali o di marketing, informazioni al pubblico attinenti prodotti e patologie delle proprie aree terapeutiche di competenza purché tali informazioni non abbiano natura commerciale e derivino unicamente dal foglietto illustrativo o da siti istituzionali o da registri gestiti da Enti/Istituzioni Pubbliche. 

E’ vietato, in ogni caso, fornire consulti terapeutici o raccomandazioni di trattamento. 

E’ possibile inserire informazioni comprendenti il brand name e la riproduzione integrale e letterale del foglietto illustrativo così come la riproduzione fedele della confezione del medicinale sui siti internet dell’azienda ad accesso pubblico purché tali informazioni non siano state oggetto di una selezione o rimaneggiamento e siano contenute in una parte specifica del sito accessibile esclusivamente tramite un’azione attiva di ricerca da parte dell’utente che vuole ottenerle.


Art. 3.27 Interazioni diverse dalla promozione del farmaco 

Le aziende, al fine di rispondere alle mutazioni di contesto e alle necessità informative dei diversi stakeholder (quali istituzioni, operatori sanitari, operatori non sanitari e organizzazioni sanitarie), adattano le loro strutture organizzative e processi ponendo in essere una pluralità di interazioni che non ricadono ne ll’alveo della promozione del farmaco. 

Quale regola generale, tali interazioni non promozionali dovranno essere effettuate nel rispetto della legge e delle regolamentazioni applicabili garantendo il divieto di svolgimento di qualunque forma di pubblicità del farmaco così come definita ai sensi del D.lgs. 219/2006.


Accesso e institutional affairs 

Nel corso del ciclo di vita del farmaco è possibile svolgere attività istituzionali, di accesso o ulteriori interazioni non promozionali nei confronti di istituzioni e operatori sanitari aventi la finalità di garantire l’accessibilità dei farmaci alle cure. 

È ammesso l’utilizzo di materiali aventi contenuti farmacoeconomici o connessi al valore del prodotto, inteso nella sua accezione di vantaggio economico e risparmio per il sistema sanitario, così come in tema di politiche sanitarie, patologia e patient journey sempreché questi siano differenziati per forma e contenuto da quelli impiegati per le attività promozionali e non contengano elementi promozionali. 


Account management 

È possibile effettuare attività volte a garantire l’applicazione delle politiche commerciali tramite interazioni con le controparti pubbliche o private coinvolte nei processi di approvvigionamento dei farmaci. 

È ammesso l’utilizzo di listini quali materiali purché non contengano elementi promozionali. 


Scientific exchange 

Per il tramite del personale di area medica è possibile svolgere nei confronti degli operatori sanitari attività volte alla condivisione reciproca di dati e informazioni non promozionali su tematiche connesse al contesto sanitario e alle sue dinamiche. 

In particolare, è consentita la condivisione proattiva di dati e insight connessi alla pratica clinica nonché di informazioni fattive e non promozionali relative alla pipeline aziendale o connesse alle attività di accesso di nuovi prodotti quali, a titolo semplificativo, le informazioni contenute in siti istituzionali o registri gestiti da Enti/Istituzioni pubbliche, le pubblicazioni indipendenti indicizzate o gli atti congressuali non promozionali relativi ad eventi di levatura nazionale o internazionale. 

Altre tipologie di informazioni aventi ad oggetto i prodotti aziendali potranno essere fornite agli operatori sanitari solo su base reattiva e previa specifica richiesta non sollecitata, le aziende adottano strumenti volti a garantire la tracciabilità delle richieste.

 

Dino Biselli

Source: Agenda Digitale