Requisiti per svolgere l’attività di Informatore Scientifico del Farmaco

La professione di Informatore Scientifico del Farmaco (ISF), regolamentata dal Decreto Legislativo 219/06, svolge un ruolo essenziale nella diffusione di informazioni scientifiche accurate sui farmaci e nell’interazione continua tra l’industria farmaceutica e gli operatori sanitari. Pur essendo una figura altamente specializzata, non esiste un Albo Professionale dedicato agli ISF, né è richiesto il superamento di un esame di Stato per accedere alla professione.

Per esercitare come ISF, il candidato deve possedere una Laurea in discipline scientifiche quali Medicina, Scienze Biologiche, Chimica con indirizzo organico o biologico, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o Medicina Veterinaria. Anche la Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco è ritenuta valida per questa professione. Questi requisiti, sanciti dal D.Lgs. 219/06, sono stati ampliati dai decreti del 3 agosto 2007 e del 1 settembre 2009, che hanno incluso anche lauree in Scienze Chimiche e Biotecnologie, aumentando così le classi di laurea idonee.

Per chi già esercitava l’attività di ISF senza essere in possesso di laurea prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/06, ossia il 6 luglio 2006, è prevista una sanatoria che consente loro di continuare a operare senza dover conseguire ulteriori titoli.

Gli informatori scientifici devono completare un corso aziendale di formazione approfondito prima di iniziare la loro attività, con l’obiettivo di acquisire conoscenze specifiche sui farmaci e le terapie dell’azienda. Inoltre, sono tenuti a partecipare a corsi di aggiornamento periodici, organizzati dall’azienda o da associazioni come la FEDAIISF, che mirano a mantenere costantemente aggiornate le loro competenze professionali e scientifiche.

Le norme italiane prevedono criteri rigorosi per l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli accademici di ordinamenti diversi, riconoscendo solo i titoli specificati nei decreti di equipollenza per l’accesso ai concorsi pubblici. Non è possibile applicare una logica di proprietà transitiva nel riconoscere l’equivalenza tra titoli, poiché solo decreti ministeriali specifici possono stabilire l’equipollenza.

La professione di ISF è classificata con il Codice ISTAT 2.1.1.2.2 e il Codice ATECO 74.90.99 - “Altre attività professionali NCA” - per finalità statistiche e amministrative, che permettono l’iscrizione alla Gestione Separata INPS senza obbligo di registrazione alla Camera di Commercio.

Gli ISF svolgono una funzione chiave nel diffondere l’informazione scientifica sui farmaci e nell’interfacciarsi tra l’industria e gli operatori sanitari. Tuttavia, resta ancora assente un Albo Professionale dedicato, e il dibattito sull’opportunità di un riconoscimento giuridico ulteriore della professione è ancora in corso.

La Redazione 

Source: FEDAIISF